Premi di produttività al 5%: confermata la detassazione anche per il 2026 e 2027

Premi produttività con imposta al 5%

Buone notizie per le imprese e i lavoratori: la Legge di Bilancio 2025 ha confermato la proroga della tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività. La misura, già attiva nel 2024, continuerà a valere anche per il 2026 e il 2027, come previsto dall’articolo 1, comma 385 della Legge n. 207/2024.

Cosa prevede la norma

I premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro questi limiti:

  • 3.000 euro lordi annui;

  • 4.000 euro lordi annui se l’impresa adotta modelli di organizzazione del lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

⚠️ Attenzione: la detassazione è valida solo per chi ha avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro l’anno precedente.

Requisiti da rispettare

Per poter applicare la tassazione agevolata:

  • Le somme devono essere erogate in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da sindacati rappresentativi;

  • Gli obiettivi di produttività devono essere chiari, misurabili e documentati secondo quanto previsto dall’art. 5 del DM 25 marzo 2016;

  • Gli accordi devono essere depositati secondo le modalità indicate dal Ministero del Lavoro.

Inoltre, secondo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate:

  • L’obiettivo fissato va raggiunto in ciascuna azienda del gruppo, non basta un risultato collettivo;

  • È necessario l’accordo sindacale per la fissazione degli obiettivi;

  • La detassazione si applica a partire dall’anno successivo a quello in cui viene registrato l’incremento di produttività.

Circolare ADE 4/2025: nessuna novità, ma conferme

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che continuano a valere le istruzioni già fornite nei documenti precedenti (circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 15 giugno 2016).


Come possiamo aiutarti

Se sei un’impresa e vuoi sapere come applicare correttamente la tassazione agevolata sui premi di produttività o ti serve supporto nella stipula degli accordi sindacali e nel deposito, Estense Servizi Contabili è al tuo fianco.

👉 Contattaci per una consulenza dedicata

Buone notizie per le imprese e i lavoratori: la Legge di Bilancio 2025 ha confermato la proroga della tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività. La misura, già attiva nel 2024, continuerà a valere anche per il 2026 e il 2027, come previsto dall’articolo 1, comma 385 della Legge n. 207/2024.

Cosa prevede la norma

I premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro questi limiti:

3.000 euro lordi annui;

4.000 euro lordi annui se l’impresa adotta modelli di organizzazione del lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

⚠️ Attenzione: la detassazione è valida solo per chi ha avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro l’anno precedente.

Requisiti da rispettare

Per poter applicare la tassazione agevolata:

Le somme devono essere erogate in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da sindacati rappresentativi;

Gli obiettivi di produttività devono essere chiari, misurabili e documentati secondo quanto previsto dall’art. 5 del DM 25 marzo 2016;

Gli accordi devono essere depositati secondo le modalità indicate dal Ministero del Lavoro.

Inoltre, secondo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate:

L’obiettivo fissato va raggiunto in ciascuna azienda del gruppo, non basta un risultato collettivo;

È necessario l’accordo sindacale per la fissazione degli obiettivi;

La detassazione si applica a partire dall’anno successivo a quello in cui viene registrato l’incremento di produttività.

Circolare ADE 4/2025: nessuna novità, ma conferme

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che continuano a valere le istruzioni già fornite nei documenti precedenti (circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 15 giugno 2016).


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